Dopo più di un anno, ieri 30 novembre, il Senato ha approvato l'ultima versione della Legge Comunitaria 2010 quasi all'unanimità (258 i voti favorevoli e solo 1 contrario): già approvata dalla Camera, come previsto, non è stato modificata ed è diventata legge. La Legge Comunitaria contiene norme di adeguamento alle direttive europee, tra cui una relativa (vedi art. 11) alle concessioni demaniali marittime che abroga definitivamente il comma 2 dell'art. 1 del DL del 5 ottobre 1993 n. 400, ossia il rinnovo automatico, e consente dopo quasi 3 anni di archiviare la Procedura d'Infrazione della UE nei confronti dello Stato italiano. Le altre disposizioni contenute nella Legge Comunitaria approvata sempre nell'ambito delle concessioni delle spiagge, prevedono l'equo indennizzo come valore commerciale dell'azienda e la sospensione di ogni procedimento di nuovo affidamento finchè non sarà approvato il decreto previsto dall'art.11, decreto che il Governo (su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata) dovrà emanare entro i prossimi 15 mesi, cioè entro i primi mesi del 2013 e che dovrà: a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico nonché proporzionato all’entità degli investimenti;
b) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
c) individuare modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;
d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;
e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell’ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
f) prevedere criteri per l’equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall’articolo 42 del codice della navigazione;
g) stabilire criteri per l’eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.